La circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 chiarisce che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione. Secondo l’Art.18, lettera a) del D. Successive comunicazioni quindi dovranno essere effettuate solo nel caso di nuove nomine o designazioni Rls differenti o nuovi rispetto a quelli già segnalati. Tale comunicazione deve essere resa sul sito dell’INAIL entro 31/03 di ogni anno per descrivere la situazione al 31/12 dell’anno precedente, successivamente alla nomina rappresentante lavoratori sicurezza.
NO. Non è possibile né eliminare né annullare un nominativo RLS INAIL inviato. Infatti “l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. Tuttavia non è più necessario confermare il nominativo RSL anno per anno. Ogni anno, entro il 31 marzo, le aziende devono comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il D.Lgs. 81/08 prevede che in ogni azienda, o unità produttiva, i lavoratori eleggano o designino un RLS. La comunicazione del nominativo all’INAIL deve avvenire annualmente, con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. L’adempimento deve essere effettuato attraverso la procedura telematica disponibile sul portale dell’INAIL. Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare sanzioni amministrative per l’azienda.
Inoltre, una gestione inefficace della sicurezza e della rappresentanza dei lavoratori può esporre l’impresa a rischi più elevati in termini di responsabilità legale e operativa. Se all’interno dell’azienda i lavoratori non eleggono un RLS, il datore di lavoro deve rivolgersi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), come previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 81/08. Questa figura è designata dagli organismi paritetici e opera principalmente nelle piccole e medie imprese che non hanno un RLS interno. L’adesione al RLST comporta un contributo economico da parte dell’azienda, che viene versato agli enti bilaterali competenti. È essenziale che l’azienda informi i lavoratori della presenza del RLST e collabori per garantirne l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza gioca un ruolo cruciale nella prevenzione e gestione dei rischi sul lavoro. Armonia offre corsi specifici per RLS, con docenti esperti e programmi aggiornati alle ultime disposizioni normative. Il 31 Marzo di ogni anno scade il termine per effettuare la comunicazione all’Inail dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dal D.Lgs. Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (articolo 18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del d.lgs. 106/2009).
Il servizio è fruibile online per facilitare lo specifico adempimento a carico dei datori di lavoro per unità produttiva e consente ai datori di lavoro di poter visualizzare la situazione delle comunicazioni effettuate. Circolare n. Sanzioni applicabili D.Lgs. D.Lgs.81/2008 Art. Circolare n. Sicurezza L.Ambiente Normazione Marcat. CEP. Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
La circolare INAIL n.43 del 25 agosto 2009 ha riportato che l’art.13 lett.f) D.lgs. 106/09 ha modificato l’art. 18 D.lgs. 81/08 in materia di obblighi del datore di lavoro sancendo che la comunicazione all’Inail del nominativo RLS non va effettuata di anno in anno bensì solo in caso di nuova nomina o designazione. L'iniziativa si rivolge ai lavoratori che si spostano da o per il luogo di lavoro su due ruote (bicicletta, monopattino, scooter), in particolar modo in chi si muove in orari di poca luce, serali, notturni o molto mattinieri...

Obbligo di comunicazione annuale del nominativo dell’RLS all’INAIL è stato introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/08. La violazione dell’adempimento è sanzionata dall’art. 55, comma 4, lett o) del medesimo D.Lgs. Un ulteriore circolare chiarisce che per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente non ha l’obbligo di comunicare il nominativo del RLS; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione. Vi ricordiamo che il CCNL in vigore prevede l’elezione degli RLS interni ogni 3 anni. Nel seguente link potete leggere l’articolo per la procedura di elezione RLS e i ricapiti degli RLST.
Salta al contenuto RLS e comunicazione annuale RLS e comunicazione annuale Come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 entro il 31 marzo di ogni anno occorre procedere alla comunicazione, secondo modalità telematiche, all’Inail della nomina dei RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro). Pertanto, oltre alla nomina del RLS nei siti produttivi occorre provvedere alla comunicazione della nomina degli stessi relativa alla situazione al 31/12 e non alla data di invio.
La circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 indica che: l’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. E dunque l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.
Con il decreto correttivo è stato dunque modificato il testo previgente, prevedendo l’ obbligo di comunicazione per via telematica all’INAIL solo in caso di nuova elezione o designazione. Dunque non più annualmente anche in assenza di variazioni, come era previsto in precedenza. Insieme a ciò, l’applicativo “Unità produttiva” permette di tenere sotto controllo l’assetto organizzativo dell’azienda, rinvenendo riferimenti memorizzati in archivio e facilitando i nuovi adempimenti che prevedano tale riferimento. La procedura rilasciata dall’Istituto potrà essere funzionale non solo all’utilizzo della procedura “Dichiarazione RLS”, ma anche all’avvio del nuovo processo di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica, la cui fase sperimentale si sta avviando.
I dati già presenti nel database relativo alle comunicazioni Rls sono stati portati nel nuovo applicativo, arricchendo l’archivio delle Unità produttive. Per accedere al nuovo applicativo è sufficiente attivare il servizio online disponibile nell’area ‘Punto cliente’ del portale www.inail.it, sia per le aziende non soggette all’assicurazione presso l’INAIL che per le imprese assicurate, inclusi i comuni e gli enti pubblici, e i loro delegati. L’indicazione va effettuata adoperando il servizio “Dichiarazione Unità produttiva” alla voce del menù “Unità produttiva”. Selezionando il tasto ‘Modifica’, è poi possibile aggiornare la situazione già presente in archivio che riporta le eventuali Unità produttive già dichiarate, consentendo l’inserimento di nuovi dati o la modifica di quelli esistenti.

Per favorire i vari passaggi che dall’elezione dell’RLS aziendale portano alla comunicazione dei dati all’Inail - secondo le eventualità e modalità sopra esposte - concludiamo questa breve guida presentando materiali e indirizzi utili alle aziende: RSPP - requisiti e mansioni; RLS - compiti ed obblighi del rappresentante dei lavoratori 2013-05-02T00:09:06+02:00 Page load link Torre in cima R.L.S. Oggetto: Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all'art.18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.
Particolare attenzione va data al fatto che l’INAIL - attraverso la circolare n.43 del 25 Agosto 2009 - fornisce chiarimenti circa l’obbligo di comunicare annualmente all’Istituto medesimo i nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), obbligo previsto dall’art. 18, comma 1, lett. aa) del Dlgs 81/08. Sono escluse da tale obbligo, al momento, tutte quelle Amministrazioni enunciate dall’art. 3, comma 2, del suddetto Dlgs 81/08 (tra le quali gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado), che riceveranno indicazioni in merito una volta emanati i previsti specifici Decreti attuativi.
